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Riduzione dell'impatto dello stress termico ambientale sulla salute per attività lavorative

divieto di svolgere lavori all'aperto e nelle cave dalle ore 12.30 alle 16.00 - Ordinanza Presidente Regione Veneto

Data :

19 giugno 2026

Riduzione dell'impatto dello stress termico ambientale sulla salute per attività lavorative
Municipium

Descrizione

Il Presidente della Giunta Regione del Veneto ha emesso ordinanza contigibile ed urgente n. 58 del 16 giugno 2026 che vieta di solgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 17 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave.
Il divieto è vigente qualora - nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO.
In tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, l'ordinanza raccomanda il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" adottate da ultimo con DGR n. 568 del 16 giugno 2026.
Il divieto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione  civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti  interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
La mancata osservanza degli obblighi prescritti nell'ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)
 
Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare  il testo dell'Ordinanza n. 58/2026 allegata

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026, 12:25

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